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Il filtro in appello

Il filtro in appello

Il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 26 giugno e definito in epigrafe Decreto Sviluppo, con l’art. 54 introduce nel codice di procedura civile un meccanismo che è stato battezzato come “filtro in appello”.

Il nucleo del meccanismo sta nel nuovo articolo 348-bis cpc: «fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta». In tal caso, stabilisce il nuovo articolo 348-ter cpc, alla prima udienza il giudice dichiara inammissibile l’appello «con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi». In tal caso l’appellante potrà proporre contro la sentenza di primo grado ricorso per cassazione, «nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello».

Il Decreto Sviluppo, in questo modo, ripropone il malvezzo di affidare alla decretazione d’urgenza una materia, quella della disciplina del processo, che richiederebbe una meditazione approfondita, di regola incompatibile con lo strumento del decreto legge.

Se non altro, però, l’entrata in vigore dell’art. 54 del decreto, e quindi delle modifiche del codice di procedura civile da esso introdotte, è stata fissata in epoca successiva (di trenta giorni) all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, evitando i fastidiosi problemi derivanti dall’entrata in vigore di disposizioni processuali che restano in vigore poche settimane e poi sono modificate o addirittura abrogate.

Sul merito della riforma, tra gli avvocati sembrano prevalere le voci contrarie.

Leggo addirittura che secondo il segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense il filtro in appello andrebbe «contro i diritti di cittadini e imprese, che, è bene ricordarlo, attualmente vedono in appello riformate ben il 32% delle sentenze di primo grado».

Io invece sono favorevole a questo meccanismo, e mi auguro che serva a scoraggiare o almeno a rendere meno dannosi gli appelli manifestamente infondati, quelli proposti al solo fine di ritardare il passaggio in giudicato della sentenza.

Se il 32% delle sentenze di primo grado sono riformate in appello, allora il 68% degli appelli non vengono accolti.

Tra quei due terzi abbondanti degli appelli che non sono giudicati fondati, ve ne sono alcuni proposti in malafede, con un autentico abuso dello strumento processuale, in danno delle controparti e della collettività, che deve sopportare ingiustamente un allungamento dei tempi delle decisioni.

In questi casi — fossero anche soltanto il 5 o il 10% degli appelli — credo che il filtro introdotto dal Decreto Sviluppo possa rappresentare un efficace strumento di efficienza processuale.

Un avvocato malizioso potrebbe pensare che il giudice poltrone lo sfrutterà per spogliarsi frettolosamente di un po’ di lavoro, ma questo è un argomento che non porta da nessuna parte. Sarebbe un difetto del giudice, non dello strumento. Affinché quel 32% degli appellanti che hanno ragione possano vedersela riconoscere in tempi ragionevoli, è necessario “bastonare” quella parte di appellanti che non hanno ragione e che sanno benissimo di non averla.

Perciò non mi convince il “benaltrismo” dell’Associazione Nazionale Forense e di tanti avvocati terrorizzati da qualunque riforma.

L’unica cosa sicura mi sembra questa: che così non va, che bisogna cambiare e che bisogna farlo in fretta.