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Idee e persone

Idee e persone

(tratto da A. Pintore, S. Zorzetto (eds.), Studi di filosofia analitica del diritto per Mario Jori, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2016, pagg. 113-123).

Sommario: 1. Oggetto. 2. Il principio dell’irreverenza nella teoria. 3. Il principio dell’irre­ve­renza nella pratica. 4. Idee e persone nel dibattito politico. 5. Idee e persone negli atti giudiziari.

1.  Oggetto

Una delle idee più feconde rinvenibili nella ragguardevole bibliografia di Mario Jori è, a mio avviso, espressa in un breve saggio intitolato La necessità dell’irre­verenza, pubblicato nella rivista Biblioteca della libertà (99, 1987, pagine 41-55).

Si tratta di una nota su un articolo di Uberto Scarpelli pubblicato sullo stesso numero di quella rivista ed intitolato La bioetica. Alla ricerca dei principi (pagine 7-32).

L’idea è espressa in questi termini da Jori (pagine 47-49):

«… guardo con una certa diffidenza alla congiunzione tra un’etica dell’im­pegno e un atteggiamento di grande rispetto per i valori etici, inclusi, natu­ralmente (come potrebbe essere altrimenti?) i valori che l’educazione ci può dare. Il mio timore è che il rispetto finisca per riversarsi soprattutto su que­sti ul­timi nostri valori o comunque su quelli in circolazione e consolidati so­cial­mente. Un atteg­gia­mento che sarebbe allora profondamente immobilista. Come antidoto, con una differenza di stile pic­co­la ma secondo me essenziale, so­stengo quindi in prima istanza la bontà dell’educarci a tollerare il disgusto e il di­sprezzo che certe idee (soprattutto nuove, non affermate, sorprendenti) de­stano in noi, nel senso che questo disgusto non ci impedisca mai di prenderle seriamente in con­si­de­ra­zione come possibili etiche per noi. Temendo ancora il rischio che ciò non basti ad evitare un ec­ces­sivo favore ver­so il familiare, in seconda istanza do qui la mia approvazione etica al rispetto degli altri, ma ac­com­pagnato con l’approvazione etica di un uguale non-rispetto verso tutte le idee, cioè del­l’irre­verenza per le idee, se ci sembra il caso dell’ironia, della satira, alla fine anche dello sberleffo, fino alla critica di cattivo gusto (in questo c’è forse il pericolo di esagerare, ma non c’è mai pericolo nell’esa­ge­rare). Il cambiamento di parola è alquanto artificiale, ma mi sembra importante: il rispetto riguarda gli esseri umani, ed è per me moralmente buono; la reverenza riguarda le loro idee, ed è per me mo­ral­mente cattiva. Quanto al cattivo gusto di oggi, esso è spesso il gusto di domani, o di ieri, o comunque di qualcuno: la sola possibilità della cosa basterebbe a giustificarlo sempre sul piano morale (anche se non, ovviamente, su quello estetico). La irreverenza, naturalmente, deve valere per le idee nostre e altrui, per le idee poco serie e per quelle sacrosante. […]

Il divieto liberale di repressione delle idee altrui (che approvo di tutto cuore) non è affatto, in realtà, incompatibile con la critica spietata delle stesse, che si deve poter spingere fino alla satira e alla totale irreverenza (irreverenza per le idee, non man­canza di rispetto per le persone). Questo è l’unico modo per me eticamente accettabile perché si possa avere un trattamento uguale verso le idee conso­li­date (con la dignità data dall’abitudine e dalla rendita di posizione) e quelle non consolidate».

In una nota del saggio (la numero 17) Jori aggiunge che in una società come la nostra il principio della reverenza verso le idee gli «pare estremamente pe­ri­co­loso; perché limitante sensibilmente sia la critica democratica alle decisioni del potere del momento, sia la ricerca e l’innovazione scientifica».

Ho condiviso il principio dell’irreverenza sin da quando ho letto il saggio di Jori, su­bito dopo la sua pubblicazione. Da allora l’ho affermato e sostenuto in in­nu­me­re­vo­li discussioni pubbliche e private, ed ho cercato di adeguare la mia condotta al­l’ade­sione ad esso.

Esporrò di seguito alcune riflessioni, che vo­gliono essere la sintesi di oltre un quarto di secolo di teoria e di pratica del principio dell’ir­reverenza.

2. Il principio dell’irreverenza nella teoria

Una delle idee più radicate nell’etica dichiarata delle persone comuni, anche — se non soprattutto — dotate di cultura medio-alta è quello del rispetto delle idee altrui (con qualche limitazione: ci sono idee considerate troppo ripugnanti per meritare rispetto).

Per mia esperienza, la maggior parte delle persone non accetta nemmeno di ini­zia­re una discussione sul principio del rispetto delle idee altrui. Questo principio viene considerato quindi un dogma, o almeno viene considerato con sospetto il tentativo di metterlo in discussione. Si tratta forse del caso più emblematico nel quale sarebbe opportuna l’applicazione del principio dell’irreverenza, e non solo perché si tratta di scardinare il principio antitetico ad esso.

Attaccare frontalmente il principio del rispetto delle idee altrui non sarebbe, per­tanto, il modo più consigliabile per chi volesse provare a scalfire l’adesione ad esso nelle persone che lo assumono come totem.

Credo che sarebbe invece più raccomandabile un percorso argomentativo di ag­gi­ra­mento. Partirei non con l’elemento negativo (la mancanza di rispetto), bensì con quello positivo, cioè il rispetto, cercando però di attirare l’attenzione dell’inter­lo­cu­tore sul fatto che l’oggetto di esso può essere individuato tanto nelle persone quanto nelle idee. Difficilmente potrà essere negata la priorità delle persone, e questo è un punto fermo, che consente di indagare con più attenzione il contenuto del cosiddetto rispetto delle idee altrui. Occorre porre l’attenzione, come fa Jori nel brano trascritto sopra, sulle implicazioni negative del cosiddetto rispetto per le idee altrui, insinuando il sospetto che esso presupponga un atteggiamento conformistico. Questo può prepa­rare tutti coloro che non si confessano volentieri conformisti a valutare la possibilità che il rispettabile rispetto per le idee possa nascondere una poco reverenda reverenza per le idee.

3. Il principio dell’irreverenza nella pratica

A dispetto delle declamazioni, il principio dell’irreverenza si è fatto strada nella nostra società, anche solo da quando è stato pubblicato l’articolo di Jori.

È possibile farsene un’idea significativa studiando la giurisprudenza italiana ci­vi­le e penale in materia di ingiuria e diffamazione e risarcimento dei danni derivati.

Vi è stata un’evoluzione notevole, non tanto riguardo alle enunciazioni ge­ne­rali, quanto nel contenuto concreto delle decisioni.

La massima tipica è forse questa, ed è immutata da decenni: «La scriminante della critica politica, nell’ambito della polemica tra contrapposti schieramenti, può tradursi in valutazioni e commenti non obiettivi che giustificano l’adozione di toni aspri, a condizione che la critica non trasmodi in attacco personale della sfera privata del­l’of­feso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell’avversario» (Cassazione penale sezione V, 30 ottobre 2013 n. 4031). Ciò che presuppone il bi­no­mio proposto da Jori: rispetto per le persone, irreverenza per le idee. Così viene spiegato più estesamente in un’altra massima tralatizia: «ciò che determina l’abuso del diritto di critica politica è solo il palese travalicamento dei limiti della civile con­vivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l’uso di argomenti che, lungi dal cri­ti­care i programmi e le azioni dell’avversario, mirano soltanto ad insultarlo o ad evo­car­ne una pretesa indegnità personale. Infatti, il legittimo esercizio della critica poli­ti­ca, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiu­ria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pun­genti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti in­ter­per­so­na­li fra privati cittadini, comunque non deve trasmodare nell’attacco per­sonale e nel­la pura contumelia e non deve ledere il diritto altrui all’integrità morale» (Cas­sazione civile sezione III, 17 ottobre 2013 n. 23576).

Massime tralatizie quindi, ma quando si entra nel merito è sorprendente oggi leggere che «in tema di critica sindacale è consentito un linguaggio più “libero” e in­ci­sivo, con espressioni forti e pungenti, sicchè l’espressione “mascalzone” riferita ad un preteso comportamento discriminatorio nei confronti di un lavoratore, perde, una volta contestualizzate e filtrate [sic] attraverso i moduli espressivi del “lin­guaggio conflittuale”, l’impatto diffamatorio oggettivo, rimanendo invece, sotto il profilo dei contenuti polemici cui dà espressione, all’interno del confini del diritto di critica» (Cassazione penale sezione V, 25 settembre 2013 n. 46424).

Non mancano, peraltro, massime relativamente innovative anche nell’enun­cia­zio­ne di principi generali, come quella secondo la quale «in tema di diffamazione a mezzo stampa, la prevista alternatività delle sanzioni detentiva e pecuniaria impone di riservare quella più afflittiva alle sole ipotesi di diffamazione connotate da più spic­cata gravità. Ciò lo si deve desumere in primo luogo dall’articolo 21 della Co­sti­tu­zione, secondo cui la libertà di espressione co­sti­tuisce un valore garantito attra­verso la tutela costituzionale del diritto-dovere di in­for­mazione cui si correla quello al­­l’in­formazione: diritti che impongono, anche lad­dove siano valicati i limiti di quel­lo di cronaca e/o di critica, di tener conto, nella va­lu­tazione della condotta del gior­na­lista, della insostituibile funzione informativa eser­citata dalla categoria di ap­par­te­nen­za. Ma lo si deve desumere anche dall’orien­tamento della Cedu che, ai fini del ri­spetto dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo relativo alla libertà di espressione, esige la ricorrenza di cir­costanze eccezionali per l’ir­rogazione, in caso di diffamazione a mezzo stampa, della più severa sanzione, sia pure con­di­zio­nalmente sospesa, sul rilievo che, al­tri­menti, non sarebbe assicurato il ruolo di“cane da guardia” dei giornalisti, il cui com­pito è di comunicare in­forma­zioni su questioni di interesse generale e conse­guen­temente di assicurare il diritto del pubblico di rice­ver­le» (Cassazione penale sezione V, 11 dicembre 2013 n. 12203).

Una delle grandi novità del ventunesimo secolo è stata l’emanazione di leggi na­zio­­nali in molte parti del mondo (soprattutto nel continente americano) che con­sen­tono il matrimonio tra persone dello stesso sesso. È sor­pren­dente notare con quale ra­pi­dità sia stata diffusa e quindi rea­lizzata l’idea che questo potesse e dovesse av­venire. Eppure si è trattato di sov­ver­ti­re un’idea millenaria, che non è mai stata posta se­riamente in discussione sino agli ultimi decenni del ventesimo secolo.

In Italia a tutt’oggi non esiste alcuna disposizione (scritta) che preveda la diversità del sesso dei coniugi come condizione per la celebrazione del matrimonio, anche se in alcuni articoli del codice civile sono usate le parole ‘moglie’ e ‘marito’ (gli articoli 89, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis, 235, 240, 244 e 294 le usano entrambe), e questo è stato sinora ritenuto sufficiente per giustificare il diniego della celebrazione del ma­tri­monio tra persone dello stesso sesso. Perciò nel 2009 alcuni giudici di merito han­no sollevato varie questioni di legittimità costituzionale di alcune di tali disposizioni.

La Corte Costituzione si pronunciò sulla questione con la sentenza n. 138 del 2010. I tempi sarebbero stati maturi per una sentenza di accoglimento, ma evi­den­temente non lo erano ancora i giudici della Corte Costituzionale. Ancora troppo nuo­va, e troppo sorprendente, era l’idea che era stato loro chiesto di esaminare. Perso­nal­mente ricorderò quella sentenza per questa imbarazzante affermazione: «la normativa me­de­sima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omo­­sessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio».

Le idee però oggi corrono veloci. Nel 2012 la maggioranza degli italiani si di­chia­ra­­va favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso (il 54,1%, secondo un’in­dagine dell’istituto di ricerche Datamonitor). All’epoca della pubblicazione del saggio di Jori, un quarto di secolo prima, a nessuno sarebbe venuto in mente di fare un’in­dagine sull’argomento. Se qualcuno l’avesse fatto, è verosimile che i favorevoli non avrebbero raggiunto una percentuale significativa del campione.

4. Idee e persone nel dibattito politico

Associare il rispetto per le persone all’irriverenza per le idee richiede la capacità di distinguere accuratamente tra idee e persone, o perlomeno tra le critiche alle idee e le critiche alle persone.

Non è così banale come potrebbe sembrare a prima vista.

Le idee camminano sulle gambe delle persone, che le elaborano, le esprimono, e che aderiscono ad esse, e che talvolta ad esse sono tenacemente legate. Criticare un’i­dea può facilmente suscitare risentimento in chi la sostiene, soprattutto quando la cri­tica è formulata in modo da riverberarsi in qualche modo sui sostenitori dell’idea. Dire che una certa idea è un’idiozia, per esempio, dà facilmente l’impressione di vo­ler offendere i suoi sostenitori, più che criticare l’idea. È, infatti, come dire che è un’i­dea che può essere sostenuta solo da persone di intelligenza sensibilmente in­fe­rio­re alla media. Anche a voler sottilizzare (si potrebbe affermare che l’idiozia è un’i­dea che ha richiesto un minimo impiego di intelligenza, cosicché anche un genio, in un momento di riposo, potrebbe esprimerla), è un modo di esprimersi che agevola la lite più che la discussione.

Le persone, d’altra parte, sono principalmente le loro idee. Ecco perché c’è chi dubita sullo status di persona di chi è ridotto in coma irreversibile (non a caso si dice che è — ovvero è ridotta ad — un vegetale, che è qualcosa di diverso da una per­so­na). Ed ecco anche perché nel nostro ordinamento viene riconosciuto un diritto al­l’identità personale. In giurisprudenza si afferma che «integra il reato di dif­fa­ma­zione la condotta lesiva dell’identità personale, intesa come distorsione, alterazione, tra­visamento od offuscamento del patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideo­logico o professionale dell’individuo o della persona giuridica, quando viene rea­liz­zata mediante l’offesa della reputazione dei soggetti medesimi» (Cassazione penale sezione V, 16 giugno 2011 n. 37383). È tuttavia un diritto che deve essere contemperato col diritto di critica: «Il diritto alla “identità personale”, cioè il diritto di ciascuno di “essere se stesso” e di essere quindi tutelato dall’attribuzione di con­no­tazioni estranee alla propria personalità, suscettibili di determinare la trasfigurazione o il travisamento di quest’ultima, non può implicare la pretesa di una costante cor­rispondenza tra la narrazione di fatti riferiti ad una determinata persona e l’idea che la medesima ha del proprio io, giacché, altrimenti, verrebbe automaticamente pre­clusa ogni possibilità di esercizio del legittimo diritto di critica» (Cassazione penale sezione V, 16 aprile 1993, numero non reperito).

La necessità di distinguere tra le critiche alle idee e le critiche alle persone viene evidenziata dai dibattiti politici, nei quali è spesso usato l’argumentum ad hominem, col quale si contesta un’idea non direttamente, ma screditando il suo au­tore. L’ar­gomento, ancorché logicamente fallace, è suggestivo, e non sorprende che sia usato in ambito politico. Oggi le idee nuove e sorprendenti sono sempre più rare, mentre gli aspiranti politici di professione tendono ad aumentare (probabilmente perché quella di politico è una delle poche professioni remunerative rimaste in Italia). Non ci si deve sorprendere, allora, se screditare i propri avversari sia l’obiettivo principale dell’attività di propaganda politica, e questo venga perseguito anche quando appa­ren­temente si svol­ge una critica delle idee dell’avversario.

Beninteso: ritengo moralmente legittima un’attività diretta a screditare i propri av­ver­­sari politici. Occorre però, a mio avviso, introdurre una distinzione tra gli stru­menti utilizzabili a tale scopo, e in questo credo possa essere di grande aiuto la di­stin­zione tra idee e persone.

Del mio avversario posso dare, schematicamente, quattro rappresentazioni: 1) è una persona pessima che ha idee pessime; 2) è una persona ottima che ha idee pes­si­me; 3) è una persona pessima che ha idee ottime; 4) è una persona ottima che ha idee ottime.

La tesi 4) è chiaramente autodistruttiva. Se ritengo che il mio avversario sia una per­sona ottima che ha idee ottime, non lo ritengo un avversario. Dovrei ritirarmi dal­la politica oppure diventare un suo alleato o collaboratore.

Con la tesi 3) affermo che non vi è contrasto di idee col mio avversario: in so­stanza abbiamo le stesse idee, solo che io sostengo di essere una persona migliore di lui, e perciò ritengo di dover essere preferito a lui nel tentativo di realizzare quelle idee. In questo caso, più che di un avversario si tratterà normalmente di un alleato, col quale magari si parteciperà alla medesima coalizione elettorale. Chiamiamolo al­lo­ra un concorrente nella spartizione del potere. Le critiche nei suoi confronti do­vranno essere necessariamente più sfumate, e fare magari riferimento a sue og­get­tive li­mitazioni. Ad esempio, gli esponenti del partito col maggior seguito elettorale evi­denzieranno l’opportunità di concentrare i voti sul loro partito, anziché “di­sper­derli” con i partiti minori. È la teoria del voto utile. Ovviamente gli esponenti del partito con minor seguito evidenzieranno i loro pregi alternativi: la maggiore compattezza (a fronte della “frammentazione interna” del grosso partito), la più intransigente difesa di determinati valori, la minore permeabilità ad interessi estranei a quelli pubblici, etc.

La tesi 2) è espressione di una tecnica retorica raffinata. Faccio sfoggio di gene­ro­sità riconoscendo il valore personale del mio avversario (con ciò valorizzando la mia figura), e subito dopo demolisco tale valore attribuendo al medesimo avversario idee ripugnanti (è un’eccellente persona, peccato solo che sia comunista). Difficile, in­fatti, che la ripugnanza delle sue idee non lo renda in qualche misura ripugnante.

La tesi 1) è ovviamente quella che viene sostenuta di regola. Da una parte si dà risalto a comportamenti dell’avversario ritenuti riprovevoli (in modo da screditarlo), dal­l’al­tro si criticano ferocemente le sue idee meno “popolari”, in modo da renderlo co­mun­que meno “appetibile” per coloro che non apprezzano tali idee.

Il problema è che la critica dell’avversario e la critica delle sue idee sono spesso talmente intrecciate tra loro da essere indistinguibili, e da nascondere un ragio­na­mento circolare. Ad esempio: chi sostiene questa idea non può che essere un ma­scal­zone; un mascalzone non può che sostenere mascalzonate; perciò il mio avversario è un mascalzone, e sostiene mascalzonate.

Di fronte a ragionamenti cosiffatti, il cui contenuto è inesistente o comunque molto povero rispetto a quanto pretendono i loro autori, sono possibili due ipotesi, en­trambe poco edificanti per costoro.

La prima ipotesi è che facciano ciò consapevolmente. In questo caso, avremmo a che fare con un comportamento disonesto. Se vogliamo, anche un comportamento che può essere ritenuto offensivo nei confronti dei destinatari del ragionamento, rite­nu­ti evidentemente incapaci di scorgere l’inganno.

La seconda ipotesi è che facciano ciò inconsapevolmente. In questo caso, avrem­mo a che fare con una dimostrazione di limitazioni nella capacità di ragionamento. Ov­viamente non è un fatto positivo, anche se tutti abbiamo capacità di ragionamento limitate, cosicché si tratta di vedere l’estensione della limitazione. È chiaro però che, superata una certa estensione, l’autore del ragionamento perde per ogni credibilità.

Meglio il capace disonesto o l’incapace onesto?

Scelta ingrata. Sinché crediamo nella possibilità della sua esistenza, abbiamo il dovere morale di scegliere quello che riteniamo cumuli nella misura maggiore capa­ci­tà ed onestà.

5. Idee e persone negli atti giudiziari

Nella redazione degli atti giudiziari distinguere tra idee e persone è parti­co­lar­men­te importante, per varie ragioni.

L’attività più qualificante dell’avvocato consiste nel formulare ragionamenti.

Alcuni ragionamenti consistono nel trarre conclusioni normative da premesse di diritto e di fatto.

Altri ragionamenti consistono nell’evidenziare la fallacia di ragionamenti che dan­no luogo a conclusioni sgradite: ragionamenti del difensore “avversario”, oppure ra­gio­namenti del giudice (nel caso di impugnazione di atti di quest’ultimo).

A differenza dell’uomo politico, l’avvocato non ha alcuna necessità di screditare la persona del suo avversario. Il processo è una battaglia di pure idee, che si conclude con l’adozione del ragionamento considerato “migliore”.

L’avvocato che spende energie a cercare di screditare il suo avversario o il giudice estensore di un provvedimento a lui sgradito fa del male a se stesso e al suo cliente.

Intanto a se stesso, perché si tratta di comportamento dal quale può derivare re­sponsabilità civile, penale e disciplinare. Ad esempio, le Sezioni Unite della corte di cas­sazione ancora recentemente sono state costrette ad affermare che «integra vio­la­zio­ne dell’ob­bli­go – previsto dall’art. 5 del codice deontologico forense – di de­coro, pro­bità, dignità, fe­deltà nei confronti non solo del difeso, ma anche della controparte, il com­por­ta­mento di un avvocato, il quale, oltre a richiedere la esecutorietà di un decreto in­giuntivo che sapeva non eseguibile (non essendo l’in­giun­zione assistita da efficacia esecutiva ex art. 647 cpc ed essendo stata, inoltre, proposta opposizione ex art. 645 cpc, circostanza di cui egli era a conoscenza, in quanto destinatario della noti­fi­ca­zione di tale atto nella qualità di difensore dell’opposto), abbia anche rivolto al­l’in­­di­rizzo del legale di controparte espressioni offensive (nella specie, definendo la sua at­tività professionale “grossolana, grottesca, frutto di ignoranza giuridica e di cura su­per­­ficiale delle questioni trattate” e tac­ciando, altresì, il collega di “arroganza e malafede”) (Cassazione civile sezioni unite, 25 giugno 2013 n. 15873).

Si tratta inoltre di attività certamente dannosa per gli interessi del cliente.

Intanto, dal punto di vista retorico è tecnica difettosa quella dell’avvocato che usa nei suoi ragionamenti toni drammatici ed esasperati, come se si trattasse del processo del secolo (tanto più quando si tratta invece de minimis, come accade nella maggior parte dei processi).

Denigrare la persona dell’avversario o del giudice autore del provvedimento im­pu­gnato è invece tecnica disastrosa, il cui unico prevedibile risultato è quello di in­disporre il giudice, per varie ragioni.

La prima è che il giudice è di regola persona educata ad individuare la rilevanza degli argomenti. Constatato l’uso di un argomento irrilevante, non sarà portato ad at­tri­­buire credibilità a chi glielo presenta (potrebbe anzi sentirsi offeso da tale com­por­ta­mento, ritenendolo manifestazione di scarsa stima delle sue capacità).

La seconda è che il giudice è di regola persona di educazione medio-alta, la cui sen­­sibilità, pertanto, sarà verosimilmente urtata da grossolani attacchi personali, specie se compiuti nei confronti di propri colleghi.

È ben vero che il giudice, in fin dei conti, deve a sua volta valutare la bontà delle idee, non la perizia e la gradevolezza dei difensori che le sostengono; cosicché sarà tenuto a prendere la decisione “giuridicamente migliore”, anche se, per avventura, fosse quella pa­tro­ci­nata da un difensore che esibisse le peggiori manifestazioni di in­si­­pienza pro­fes­sionale.

È altrettanto vero, però, che un conto è quel che il giudice deve fare, e un conto quello che farà in concreto, influenzato da un meccanismo causale i cui fattori non possono essere agevolmente previsti.

Perché il giudice è una persona, e come tale è condizionato da (o, forse meglio: co­sti­tui­to di) idee di varia provenienza, e non c’è alcuna certezza sul fatto che nel processo causale che porterà alla sua decisione prevarrà l’idea secondo la quale deve essere emanata la decisione “giuridicamente corretta”; ed anche perché, di regola, “esistono” più de­ci­sio­ni “giuridicamente corrette”, la scelta tra le quali dovrà essere ese­guita in base a criteri sussidiari.