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Ancora pannicelli

Ancora pannicelli

Ho letto con attenzione il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale, ed intitolato Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

Si tratta, in sostanza, degli ennesimi pannicelli caldi dei quali parlavo in questo articolo.

L’articolo 1, intitolato Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria, fa cascare le braccia per la sua totale inutilità. Voglio proprio vederle le parti che in grado di appello si mettono d’accordo per deferire la controversia ad un collegio arbitrale, con i suoi costi notoriamente esigui.

Quanto alla negoziazione assistita da un avvocato, regolata dagli articoli 2-11, credo possa avere un impatto sensibilmente vantaggioso sui problemi della giustizia solo in relazione a separazioni, divorzi e modifica delle relative condizioni. Questa è effettivamente una materia nella quale le parti, assistite da un avvocato (meglio se uno per parte) possono regolare convenientemente i propri rapporti senza far perdere tempo ai tribunali, sgravandoli da una mole di lavoro imponente.

Ritengo molto pericoloso, invece, l’articolo 12, che consente ai coniugi ed ex coniugi separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile. Quest’ultimo non ha la preparazione necessaria per — né l’obbligo di — informare le parti sulle conseguenze delle condizioni (o delle mancate condizioni) inserite negli accordi di separazione o di divorzio. Il coniuge debole, per esempio, rischia di non sapere, prima di accettare un divorzio senza contributo al mantenimento, che ciò gli farà perdere il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto e alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge. Si tratta perciò di una disposizione che agevola chiaramente e brutalmente il coniuge forte, che credo sarebbe meglio eliminare senz’altro in sede di conversione del decreto.

L’articolo 13, intitolato, Modifiche al regime della compensazione delle spese, credo si limiti a recepire un chiaro orientamento giurisprudenziale già in vigore.

L’articolo 14, intitolato Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, contiene disposizioni che in astratto potrebbero accelerare qualche causa, ma il cui effetto principale credo sarà invece quello di vessare inutilmente i difensori delle parti con termini brevi e perentori, che fanno sorridere mestamente di fronte ai due o tre anni che passano mediamente tra l’ultima udienza di prova e quella di precisazione delle conclusioni.

L’articolo 15, intitolato Dichiarazioni rese al difensore, credo richiederà un ritocco in sede di conversione del decreto. Occorre chiarire quale sarà il valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate al difensore. Regolato meglio, può essere un istituto interessante, ma l’impressione è che l’articolo 257-ter cpc così introdotto andrà a far compagnia all’articolo 257-bis (quello sulla testimonianza scritta, a tutt’oggi rimasto lettera morta).

Con l’articolo 16 la sospensione feriale dei termini delle cause viene ridotta di 21 giorni (da 46 a 25), e le ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato sono ridotte da quarantacinque a trenta giorni. Sono misure inutilmente vessatorie, che renderanno la vita più difficile a magistrati e avvocati senza risolvere un millesimo dei problemi della giustizia. Populismo di bassa lega.

L’articolo 17, intitolato, Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, stabilisce che «da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». Può avere qualche utilità nello scoraggiare il ricorso alla resistenza strumentale in giudizio come strumento di finanziamento a carico del creditore. Ovviamente è utile solo quando il debitore è e resta solvibile.

Viene infine modificata una miriade di disposizioni sul processo esecutivo. Nel complesso le trovo utili anche se non particolarmente urgenti.

Resto convinto dell’opportunità di un codice di procedura civile totalmente nuovo, per le ragioni indicate in questo articolo, e al tempo stesso rassegnato all’incapacità del legislatore italiano contemporaneo di realizzarlo.