Ci si può fidare dei giornali?
- Luglio 05th, 2018
- Agostino Mario Mela
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Leggo Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 aprile – 3 luglio 2018, n. 29923, Presidente Cammino – Relatore Verga.
La vicenda, della quale si è spesso parlato in questi giorni, riguarda un caso di sequestro penale preventivo in danno di un partito politico.
La sentenza, testualmente, dice questo:
A seguito di decreto del 4 settembre 2017 sono state sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta le somme di denaro depositate sui conti, libretti o depositi della (OMISSIS) che aveva visto accrescere il proprio patrimonio, grazie ai reati commessi dai suoi rappresentanti B., BE., A., SA. e T., dell’importo di Euro 48.696.617,00.
La richiesta avanzata in corso di esecuzione dal Pubblico Ministero di estendere l’originario provvedimento cautelare, che era finalizzato alla confisca diretta della somma di Euro 48.696.617,00, anche alle somme affluite in un momento successivo alla data di esecuzione del decreto di sequestro del 4.9.2017 sui conti e depositi riferibili alla (omissis), nei limiti del quantum del provvedimento ablatorio originario, non comporta novazione, stante l’irrilevanza della fonte del sequestro perché l’oggetto della misura cautelare è sempre quella del decreto originario, che tra l’altro non è stata oggetto di contestazione, e cioè l’esistenza di disponibilità monetarie della percipiente (omissis) che si sono accresciute del profitto del reato, legittimando così la confisca diretta del relativo importo, ovunque e presso chiunque custodito e quindi anche di quello pervenuto sui conti e/o depositi in data successiva all’esecuzione del provvedimento genetico.
Come già indicato la fungibilità del denaro e la sua stessa funzione di mezzo di pagamento non impongono che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque venga rinvenuta, una volta accertato, come nel caso in esame, il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, fra il danaro oggetto del provvedimento di sequestro ed il reato del quale costituisce il profitto illecito. Trattasi infatti di assicurare ciò che proviene dal reato la cui confisca è obbligatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 640 quater e 322 ter co 1 c.p. Deve aggiungersi che nessuna rilevanza assume nell’ambito della presente procedura incidentale quanto indicato nella motivazione della sentenza del Tribunale di Genova del 24.7.2017 che potrà essere oggetto di gravame nelle sedi competenti, a fronte di un’ordinata confisca, a carico della (omissis) della somma di Euro 48.969617,00, quale profitto dei reati commessi dai suoi legali rappresentanti.
Alla luce delle considerazioni espresse il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per nuovo esame.
Poi vai a leggere i resoconti giornalistici sulla sentenza e trovi articoli come questi:
Sono resoconti fedeli del contenuto della sentenza della Cassazione?
Ciascuno potrà leggere e giudicare da solo.
A mio sommesso avviso, se la Cassazione dice «Questo è legittimo» non è del tutto corretto riferire che la Cassazione ha «ordinato» o anche solo detto «Questo va fatto».
Sia perché sono espressioni per nulla equivalenti, sia perché si dà l’impressione, del tutto sbagliata, che una decisione su una misura cautelare nel corso di un processo di merito ancora lontano dalla conclusione sia in realtà una condanna passata in giudicato.