Concessioni autostradali e Stato di diritto
- Agosto 17th, 2018
- Agostino Mario Mela
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Il 14 agosto 2018 è crollato il cosiddetto ponte Morandi, a Genova. Sono morte almeno quaranta persone, centinaia sono rimaste ferite e molte altre sono state allontanate dalle loro case.
Dopo uno o due giorni, alcuni esponenti del governo italiano, compreso il presidente del consiglio, hanno preannunciato la revoca della concessione alla società Autostrade per l’Italia, responsabile dell’autostrada della quale faceva parte il ponte Morandi.
Io non credo che fosse opportuno preannunciare provvedimenti così gravi senza un preliminare, accurato studio della questione. Perciò il fatto mi ha colpito negativamente.
Mi ha colpito di più, tuttavia, leggere che qualche politico dell’opposizione — incautamente affiancato da qualche giornale di livello nazionale — ha affermato che la revoca della concessione sarebbe «contraria allo Stato di diritto».
Si tratta di un’affermazione sorprendentemente grottesca.
Verosimilmente, chi l’ha fatta non conosce il significato corrente dell’espressione ‘Stato di diritto’, oppure pretende, novello Humpty Dumpty, di usarla in un significato totalmente nuovo, senza però illustrarlo preventivamente.
Secondo l’uso abituale dell’espressione che lo designa, nel senso più generale possibile Stato di diritto è quello nel quale sono tutti soggetti alla legge, compreso lo stesso Stato (cosiddetto Stato-persona).
In che senso, allora, la revoca della concessione sarebbe «contraria allo Stato di diritto»?
Si tratta chiaramente di un’affermazione senza senso, riguardo alla quale non si può nemmeno discutere se sia vera, semplicemente perché la “contrarietà allo Stato di diritto” non può essere predicata della revoca di una concessione. Sarebbe come discutere se sia vero che un tavolo è triste, o che un melone è categorico.
Io mi sbilancio a dire che la revoca della concessione non è nemmeno contraria al diritto. L’istituto della revoca delle concessioni pubbliche fa parte del diritto amministrativo. Si tratta naturalmente di accertare l’esistenza dei presupposti in presenza dei quali la revoca è consentita.
Non solo: è lo stesso contratto tra Stato e concessionario, a quanto mi risulta, che prevede la possibilità della revoca. Probabilmente in questo caso è più corretto parlare non di revoca della concessione, ma di recesso dal contratto, ma poco importa.
Il contratto quindi attribuisce allo Stato una facoltà di recesso, o di revoca che dir si voglia, e chiaramente ciò che è previsto dalla legge e dal contratto non può essere contrario al diritto.
Il contratto, peraltro, collega all’esercizio della facoltà di recesso da parte dello Stato il sorgere di un’obbligazione indennitaria a carico dello stesso e a favore del concessionario. Qualora l’indennità non fosse pagata, il concessionario potrebbe rivolgersi al giudice (che è soggetto terzo, diverso dallo Stato) e ottenere eventualmente la condanna dello Stato al pagamento dell’indennità. Il che conferma ulteriormente — se qualcuno ne sentisse la necessità — che viviamo in uno Stato di diritto.