ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Il fallimento della mediazione obbligatoria

Il fallimento della mediazione obbligatoria

La notizia si è diffusa rapidamente tra gli interessati, grazie ad Internet, e soprattutto a Twitter: la Corte Costituzionale, con sentenza del 24 ottobre 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

L’evento era agevolmente prevedibile. Nondimeno, la notizia di esso è stata accolta con manifestazioni di gioia — in certi casi persino imbarazzanti — dalla stragrande maggioranza degli avvocati italiani.

E’ comprensibile: la mediazione obbligatoria aumentava senza profitto per alcuno (salvo gli organismi di mediazione) i costi delle cause. Per le leggi del mercato, ciò comportava per gli avvocati riduzione di lavoro e/o guadagni.

L’istituto della mediazione, peraltro, era nato morto, per varie ragioni.

Intanto perché è stato costruito “all’italiana”, con mediatori formati in modo inadeguato.

Soprattutto, però, perché pensare di risolvere i problemi della giustizia civile con la mediazione era come mettere il carro davanti ai buoi. Con l’at­tua­le giustizia civile, la mediazione è condannata all’insuccesso.

Normalmente una controversia civile contrappone una parte che pretende tot ed una che nulla vuole dare. Ad esempio, il danneggiato in un incidente stradale ed una compagnia assicuratrice tenuta a corrispondergli un risarcimento. Immaginiamo che il sedicente danneggiato pretenda cento e che la compagnia sia disposta a dare cinquanta. Se la compagnia sa che l’eventuale processo dura al massimo un anno e che rischia di essere condannata a pagare cento oltre le spese, è verosimile che accetti di transigere subito pagando settanta od ottanta: soluzione che normalmente sarà accettabile anche per il danneggiato, il quale si sottrarrà in tal modo all’alea del giudizio, rinunciando ad una parte trascurabile di quanto pretende.

Se però la compagnia assicuratrice sa che la causa durerà almeno dieci anni, il suo interesse a transigere in modo accettabile per il danneggiato scema sensibilmente. In dieci anni possono succedere tante cose: ad esempio, la compagnia può finire in liquidazione coatta amministrativa. La conclusione viene da sé: la compagnia offre cinquanta, prendere o lasciare, e non c’è barba di mediatore che potrà convincerla del contrario.

Credo non sia un caso il fatto che non si abbia notizia di alcuna procedura di mediazione alla quale abbia partecipato una compagnia assicuratrice.

Non è un caso, probabilmente, nemmeno il fatto che l’istituto della mediazione funzioni in modo accettabile solo in paesi nei quali la giustizia civile è molto più efficiente della nostra.

Spero perciò che il nostro governo rinunci alla deleteria idea — sollecitamente proposta a dichiarata tutela di interessi particolari — di un decreto-legge che ripristini l’obbligatorietà dell’abortita procedura di mediazione.

Si pensi semmai a rimettere i buoi davanti al carro: si faccia funzionare la giustizia civile.

Raggiunto questo risultato, la procedura di mediazione potrebbe essere un ottimo complemento di tale giustizia, anziché la sua pietra tombale.